Con la dichiarazione dei redditi che si approssima, vale la pena ricordare come e in che misura si possono scaricare i contributi versati al fondo sanitario integrativo e le spese mediche. Per farlo bisogna distinguere tuttavia tre fattispecie.
Per chi aderisce ad Assidai in forma individuale e volontaria (pensionati, lavoratori autonomi, etc) il contributo di adesione versato dall’iscritto concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e quindi solo le spese mediche sono detraibili dalle imposte nella misura del 19% per la parte eccedente 129,11 euro, sebbene le stesse siano state rimborsate da Assidai.
Per i lavoratori dipendenti che aderiscono ad Assidai in conformità di contratto, accordo o regolamento aziendale i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Se non si supera questa soglia, solo le spese non rimborsate da Assidai sono detraibili nella misura del 19% per la parte eccedente 129,11 euro. Se invece i contributi superano 3.615,20 euro, la parte eccedente concorre a formare il reddito imponibile mentre le spese sanitarie sono detraibili nella misura proporzionale alla quota dei contributi eccedenti la soglia per un importo pari al 19% della parte oltre 129,11 euro.
Per le aziende, infine, i contributi a loro carico rappresentano una voce di costo del lavoro, deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa soggetto ad Ires.
I contributi del datore di lavoro sono soggetti ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori.