In caso di cessazione del rapporto con Assidai, è consentito iscriversi nuovamente ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente Regolamento, subordinatamente alla valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione, nonché al versamento di un contributo di reingresso nella misura stabilita dal Consiglio stesso.