L’Assemblea Ordinaria di Assidai, tenutasi il 30 novembre 2021, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6 dello Statuto del Fondo, ha deliberato modifiche al Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. Di seguito diamo evidenza dei soli punti oggetto delle modifiche stesse.
Art.2 – Aventi diritto all’iscrizione
comma 1c. Il coniuge superstite o, in alternativa, il convivente more uxorio che lo abbia sostituito ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, limitatamente ai piani sanitari individuali ai quali avrebbe potuto iscriversi il loro dante causa, sempreché il de cuius fosse iscritto ad Assidai all’atto del decesso, e la richiesta, a pena di decadenza, sia avanzata entro 90 giorni dal decesso, fermo restando che la copertura decorrerà dalla data di versamento del contributo.
comma 2. Gli iscritti ad Assidai che al momento del passaggio in quiescenza hanno un’anzianità di iscrizione al Fondo superiore o pari a 5 anni, potranno continuare ad essere iscritti al Fondo aderendo o mantenendo la propria iscrizione ad uno dei piani sanitari individuali disponibili. Coloro i quali hanno un’anzianità di iscrizione inferiore o comunque hanno aderito al Fondo solo dopo il pensionamento, potranno essere iscritti esclusivamente ai piani sanitari per essi approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Art.8 – Assistiti
comma 8. In caso di decesso del dirigente, quadro o consulente, iscritto principale, gli assistiti potranno chiederne il mantenimento ad personam, a condizione che la richiesta sia avanzata entro il termine di 90 giorni dal decesso.
Clicca qui per visualizzare a scaricare il Regolamento completo del nostro Fondo.