L’Assemblea Ordinaria di Assidai, riunitasi in data 6 dicembre 2019, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6 dello Statuto del Fondo, ha deliberato modifiche al Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. Di seguito diamo evidenza dei soli punti oggetto delle modifiche stesse.
Art.7 – Contributi
comma 2: Fermo restando il carattere annuale del contributo interamente dovuto all’atto dell’iscrizione e dei successivi rinnovi (di seguito il “Contributo Annuale”), per le adesioni in forma individuale è ammesso il pagamento del Contributo Annuale in quattro rate trimestrali, mediante domiciliazione bancaria (SEPA). In caso di mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola delle rate trimestrali, sarà facoltà del Fondo disporre, fermo il diritto al pagamento del Contributo Annuale e agli interessi di mora nella misura del 5%, la cessazione dell’iscrizione con efficacia retroattiva dal 1° gennaio e con conseguente diritto alla ripetizione delle prestazioni erogate successivamente alla predetta data.
comma 6: In caso di decesso in corso d’anno e di pagamento rateizzato del Contributo Annuale, quest’ultimo dovrà comunque essere corrisposto al Fondo nella Sua interezza stante quanto stabilito al precedente comma 2.
comma 8: Per gli iscritti in forma collettiva, in caso di cessazione in corso d’anno del rapporto di lavoro, il contributo annuale versato non potrà essere restituito; al dirigente/quadro/consulente, interessato dalla variazione, verrà garantita la copertura sanitaria fino al 31 dicembre dell’anno in cui la variazione si verifica, con il piano sanitario originariamente prescelto.
Art.9 – Prestazioni
Paragrafo Esclusioni – Sub 2 – B.3
Eliminazione Lettera f
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