Come l’anno scorso anche la Legge di bilancio 2020 non cambia il quadro normativo del welfare aziendale su deducibilità e conversione dei premi di risultato. Ricordiamo che nel triennio 2016-2018 il Governo aveva lanciato riforme che hanno sostenuto lo sviluppo di questo settore in Italia.
Ma quali sono le attuali agevolazioni fiscali e, più in generale, qual è il quadro normativo? La Manovra del 2017, come quella del 2016, era intervenuta con misure ad hoc muovendosi principalmente in due direzioni. Da una parte aveva deciso per un “allargamento” del perimetro del welfare aziendale che non concorre al calcolo dell’Irpef (includendo servizi tra cui l’educazione, l’istruzione e altri benefit erogati dal datore di lavoro, per poter fruire di servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti). Dall’altra parte aveva ampliato, nei numeri, l’area della tassazione zero per i dipendenti che scelgono di convertire i premi di risultato del settore privato di ammontare variabile in benefit compresi nell’universo del welfare aziendale stesso. In alternativa i benefit saranno soggetti a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
Nel dettaglio, il tetto massimo di reddito di lavoro dipendente che consente l’accesso alla tassazione agevolata è di 80mila euro, mentre gli importi dei premi erogabili sono di 3mila euro nella generalità dei casi e di 4mila euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Infine, la sanità integrativa può andare oltre il limite di deducibilità previsto dalle norme fiscali utilizzando il premio di produttività.