Fiscalità

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Assidai – Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dirigenti di Aziende Industriali  è regolarmente iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 e appartiene alla tipologia di Fondi di cui alla lettera B) comma 8 art. 3 del Decreto 27 ottobre 2009 (enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’art.51, comma 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Per le pensionate e i pensionati, lavoratrici e lavoratori autonomi, inoccupate/i e per chi in generale aderisce ad Assidai in forma individuale e volontaria e non "in conformità ad accordo o regolamento aziendale"

Il contributo di adesione ad Assidai, versato dalla persona iscritta, non è fiscalmente deducibile dal proprio reddito mentre le spese mediche sono detraibili dalle imposte nella misura del 19% per la parte eccedente Euro 129,11 sebbene le stesse siano state rimborsate da Assidai (articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir)

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che aderiscono ad Assidai "in conformità di contratto o di accordo o regolamento aziendale"

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dalla lavoratrice o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e – ter), per un importo non superiore complessivamente ad Euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e – ter) art. 51, comma 2, lett. a) Testo unico imposte sul reddito T.U.I.R.

Se il contributo, quindi, versato al Fondo dalla lavoratrice o dal lavoratore e/o dal datore di lavoro non supera la soglia dei 3.615,20 Euro, non concorre alla formazione del reddito della lavoratrice o del lavoratore. Le spese rimborsate non sono detraibili e quelle non rimborsate da Assidai sono detraibili nella misura del 19% per la parte eccedente Euro 129,11.

Nel caso in cui il contributo versato al Fondo dalla lavoratrice o dal lavoratore e/o dal datore di lavoro supera la soglia di Euro 3.615,20 (ad esempio Fasi + Assidai), concorre a formare reddito imponibile la parte eccedente la soglia di Euro 3.615,20. Le spese sanitarie sono detraibili nella misura proporzionale alla quota dei contributi eccedenti la soglia di Euro 3.615,20 per un importo pari al 19% della parte eccedente Euro 129,11. Ovviamente le spese non rimborsate dal Fondo sono detraibili nella misura del 19% della parte eccedente Euro 129,11.

Il versamento dei contributi è segnalato nel CU. Il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta provvede ad operare la deduzione delle quote contributive corrisposte al Fondo fino all’anzidetto limite di euro 3.615,20 annui

Di seguito, nella tabella, ti proponiamo un esempio per dirigenti in servizio iscritti sia al Fasi che ad Assidai

Esempio: calcolo della percentuale di detraibilità 2023

Contributo Fasi (quota azienda) 2.180,00
(quota dirigente) 1.120,00
Totale 3.300,00
Contributo Assidai (solo a titolo esemplificativo) 1.500,00
Totale contributi versati 4.800,00
Limite di deducibilità (Punto 441 CU) 3.615,20
Quota non deducibile (Punto 442 CU) 1.184,80
Calcolo della percentuale di detraibilità  [(4.800,00 – 3.615,20)/4.800,00] x 100 24,68%
L’importo detraibile sarebbe così determinato % di detraibilità Quota spesa detraibile
Spese mediche sostenute 5.000,00
di cui rimborsate 4.000,00 24,68% 987,33
di cui non rimborsate 1.000,00 100% 1.000,00
Totale quota spesa detraibile 1.987,33 (*)

(*) Come noto, in sede di calcolo, tale importo sconterà la franchigia pari a € 129,11

Per le aziende

I contributi a carico delle aziende rappresentano una voce di costo del lavoro, deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa soggetto ad Ires (art. 95, comma 1, e art. 51, lett. a), del TUIR).
I contributi del datore di lavoro sono soggetti, in luogo della contribuzione sociale
ordinaria (INPS), ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche cui sono iscritti le lavoratrici e i lavoratori. (Art. 6 del D.Lgs. 314/97).