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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Le modalità di iscrizione al Fondo sanitario sono disciplinate dall’art. 3 del Regolamento Assidai Iscrizioni in forma aziendale.

ART. 3 - ISCRIZIONI IN FORMA COLLETTIVA

L’iscrizione in forma collettiva è quella effettuata per il medesimo piano sanitario ed in un unico contesto, da:
a) tutti i dirigenti di una stessa azienda/ente. È, altresì, ammessa l’iscrizione di un solo dirigente, purché questo sia l’unico in organico come da apposita certificazione rilasciata dall’azienda/ente richiedente;
b) tutti i quadri di una stessa azienda/ente. È, altresì, ammessa l’iscrizione di un solo quadro, purché questo sia l’unico in organico come da apposita certificazione rilasciata dall’azienda/ente richiedente.
In caso di iscrizione ai sensi dei sopraindicati punti a) o b), sarà facoltà dell’azienda iscrivere i propri consulenti, a condizione che il loro numero non sia inferiore a due.

Qualora l’azienda subordini l’iscrizione o la permanenza al Fondo dei dirigenti e dei quadri all’iscrizione di altre categorie di lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare di estendere l’iscrizione anche in favore di quest’ultime.

Eccezioni al principio di totalità potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione in riferimento a casi del tutto particolari.

Agli iscritti in forma collettiva sono riservati gli specifici piani sanitari deliberati dal Consiglio di Amministrazione; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore per le iscrizioni individuali, tranne il comma 1 del paragrafo “Esclusioni” dell’articolo 9, sub 1 e il requisito della residenza in Italia di cui all’articolo 2, comma 1 del presente Regolamento.

In caso di cambio di azienda o di cessazione dell’iscrizione in forma collettiva, gli iscritti potranno accedere ai piani sanitari in forma individuale, ricorrendone le previste condizioni. Quanto stabilito al comma precedente vale anche in caso di pensionamento, fermo restando quanto previsto all’art. 2, comma 2 e fermo restando specifici accordi intervenuti all’atto dell’iscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, in casi particolari e adeguatamente motivati, di autorizzare iscrizioni collettive anche in deroga a quanto previsto al comma che precede.

La mancanza delle condizioni per l’iscrizione in forma collettiva, comporta la cessazione del rapporto al 31 dicembre dell’anno per il quale Assidai abbia già accettato il contributo di iscrizione, ferma restando la possibilità per gli iscritti di accedere ai piani sanitari in forma individuale, ricorrendone le previste condizioni.

Alle condizioni del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di accettare, quale iscritto in forma collettiva, anche Fondi o Casse aziendali o Gruppi aventi finalità analoghe ad Assidai, a condizione che la richiesta di iscrizione si riferisca alla totalità dei destinatari delle prestazioni dei suddetti Fondi, Casse o Gruppi, e che gli interessati appartengano alle categorie di cui all’articolo 2 del Regolamento.

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