Chi aderisce a un fondo sanitario integrativo può godere di alcuni vantaggi o agevolazioni quando si trova a compilare la dichiarazione dei redditi. Bisogna tuttavia effettuare dei distinguo ed esaminare con attenzione tutte le possibili fattispecie: dalla detrazione alla deduzione fiscale.
Per chi aderisce a un fondo sanitario integrativo come Assidai in forma individuale e volontaria (è il caso di pensionati, lavoratori autonomi, liberi professionisti o inoccupati) il contributo di adesione versato dall’iscritto concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e quindi solo le spese mediche sono detraibili dalle imposte nella misura del 19% per la parte eccedente 129,11 euro. Ciò anche se le stesse spese mediche sono state rimborsate da Assidai.
Diverso il caso, invece, dei lavoratori dipendenti che aderiscono a un fondo in conformità di contratto, accordo o regolamento aziendale. In questo scenario i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale non concorrono a formare il reddito di lavoro e vanno in deduzione per un importo massimo di 3.615,20 euro.
La soglia dei 3.615,2 euro è molto importante. Ecco il motivo: se non viene superata soltanto le spese non rimborsate dal fondo sanitario integrativo sono detraibili nella misura del 19% per la parte eccedente la consueta franchigia dei 129,11 euro.
Se invece i contributi superano 3.615,20 euro, la parte eccedente concorre a formare il reddito imponibile mentre le spese sanitarie rimborsate sono detraibili in misura proporzionale alla quota dei contributi eccedenti la soglia, per un importo pari al 19% della parte oltre 129,11 euro.
Come funziona la deducibilità e detraibilità dei fondi integrativi sanitari
In questo caso, è utile fare due esempi concreti.
ESEMPIO 1
Prendiamo un lavoratore dipendente che aderisce a un fondo sanitario integrativo e alla fine dell’anno ha versato contributi di 2.000 euro e ha avuto spese mediche per 5.000 euro, di cui il fondo stesso ne ha rimborsate per 3.000. In questo caso, la soglia dei 3.615 euro non viene superata, quindi dal reddito imponibile si deducono 2mila euro. Al tempo stesso, il lavoratore potrà portare in detrazione fiscale i 2.000 euro di spese sanitarie non rimborsate dal fondo al netto della franchigia di 129,11 euro, quindi per 1.870,89 euro, che nella misura del consueto 19% garantisce un “rimborso netto” di 335,4 euro.
ESEMPIO 2
Prendiamo, invece, un lavoratore dipendente che aderisce a un fondo sanitario integrativo e alla fine dell’anno ha versato contributi di 4.000 euro e ha avuto spese mediche per 5.000 euro, di cui il fondo stesso ne ha rimborsate per 3.000. In questo caso, la soglia dei 3.615 euro viene superata, quindi dal reddito imponibile si deduce questa cifra, cioè il massimo, e la parte eccedente (385 euro) concorre a formare il reddito imponibile. Le spese sanitarie, invece, sono detraibili in misura proporzionale alla quota dei contributi eccedenti la soglia, per un importo pari al 19% della parte oltre 129,11 euro. Nello specifico, andrà calcolato il rapporto tra 385 e 3.615,2, che è pari al 10,6% circa. Questa percentuale andrà applicata alle spese rimborsate dal fondo, pari a 3.000 e il risultato finale, 318 euro, potrà essere portato in detrazione insieme alle spese mediche non rimborsate, pari a 2.000 euro.
Infine, per le aziende, i contributi a loro carico rappresentano una voce di costo del lavoro, deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa soggetto a Ires. I contributi del datore di lavoro sono soggetti ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori.
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