Chi può iscriversi

Dirigenti, quadri e consulenti possono iscriversi al fondo sanitario integrativo, personalmente e con il proprio nucleo familiare

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Dirigenti

Dirigenti in servizio o pensionati iscritti alle Organizzazioni nazionali e territoriali che aderiscono a Federmanager o associati ad altra Federazione aderente alla CIDA (Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità)

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Quadri

Quadri iscritti alle Associazioni di categoria con cui Federmanager abbia sottoscritto accordi.

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Consulenti

Consulenti, che svolgano attività di lavoro autonoma, iscritti a Federprofessional (Associazione Alte Professionalità Indipendenti).

L’iscrizione al Fondo sanitario, effettuabile senza limite di età e per persone residenti in Italia all’atto dell’iscrizione, è disciplinata dall’art. 2 del Regolamento Assidai

ART. 2 – AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE

1) Possono iscriversi al Fondo, senza limite di età, e sempreché siano residenti in Italia all’atto dell’iscrizione:

a) Gli associati alle Organizzazioni nazionali e territoriali che aderiscono a Federmanager. La mancanza del requisito associativo, o lo stato di morosità nel pagamento delle quote associative alle predette Organizzazioni, comporta:

1) la cessazione del rapporto al 31 dicembre dell’anno per il quale Assidai abbia già accettato il contributo di iscrizione;

2) il pagamento di una penale di € 350,00 per ogni anno di carenza del requisito associativo;

3) la sospensione delle prestazioni sino al pagamento della suddetta penale.

 

b)  Gli iscritti, in servizio e in pensione, alle altre Federazioni aderenti alla Confederazione CIDA – Manager e Alte Professionalità per l’Italia. Valgono le stesse condizioni di cui al precedente punto a) comma 1, art. 2.

c) Il coniuge superstite o, in alternativa, il convivente more uxorio che lo abbia sostituito ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, limitatamente ai piani sanitari individuali ai quali avrebbe potuto iscriversi il loro dante causa, sempreché il de cuius fosse iscritto ad Assidai all’atto del decesso, e la richiesta, a pena di decadenza, sia avanzata entro un anno.

d) Non ricorrendo il caso sub c) comma 1, art. 2, i figli conviventi di genitore iscritto ad Assidai all’atto del decesso, a condizione che la richiesta, a pena di decadenza, sia inoltrata entro 30 giorni, e riguardi tutti i figli che si trovino nelle predette condizioni, fermo restando che l’iscrizione viene meno al termine dell’anno del compimento del 55° anno di età. Essi possono aderire esclusivamente al piano sanitario che espressamente preveda tale possibilità.

Gli iscritti ad Assidai che al momento del passaggio in quiescenza hanno un’anzianità di iscrizione al Fondo superiore o pari a 5 anni, potranno continuare ad essere iscritti al Fondo aderendo o mantenendo la propria iscrizione ad uno dei piani sanitari individuali disponibili. Coloro i quali hanno un’anzianità di iscrizione inferiore, potranno essere iscritti esclusivamente ai piani sanitari per essi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione dell’iscrizione, una nuova adesione ad Assidai potrà avvenire soltanto con le modalità previste dal presente articolo. L’anno dell’ingresso in quiescenza viene considerato come anno di servizio, nel caso in cui la decorrenza della pensione sia successiva al 30 giugno.

Deroghe al requisito di cui alla lettera a) comma 1, art. 2, potranno essere deliberate dall’Organo Assembleare nel caso in cui l’iscrizione al Fondo venga effettuata in applicazione di specifici accordi previsti da Contratti Collettivi Nazionali di categoria.

In caso di decesso dell’iscritto permane il diritto dei suoi familiari di fruire delle prestazioni fino al 31 dicembre dell’anno in corso.